Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto).

      1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

 

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      2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali causate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto a un assegno una tantum pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui al medesimo articolo 85.
      3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
      4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2, è posto a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal terzo anno dalla medesima data di entrata in vigore, l'onere è posto a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da essi assicurati ed è posto a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
      5. Le provvidenze economiche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita sono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio del medesimo Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei cittadini di
 

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cui al comma 1 sono poste carico del Fondo.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007, di 11 milioni di euro per l'anno 2008 e di 11 milioni di euro per l'anno 2009.